Statuti

Titolo I. Sede, natura e scopi dell’Istituto

Art.1.Sede

L’Istituto Teologico Pio XI (ITPIOXI) ha sede legale e principale in Via Giosuè Carducci, 2 a Sanremo (IM), Regione Liguria – Italia, e usufruisce delle strutture logistiche all’interno del Seminario Pio XI.

Art. 2. Sostentamento

L’ ITPIOXI appartiene alla Diocesi di Ventimiglia-San Remo, Italia, che è il suo Ente promotore.

Art. 3. Natura dell’Istituto

§ 1. L’ITPIOXI è un Istituto di studi superiori affiliato alla Facoltà di Teologia dell’Ateneo Pontificio ReginaApostolorum, dedicato alla formazione teologica dei seminaristi, delle persone consacrate e dei laici, e a servizio dei sacerdoti, che, con i dovuti requisiti, possano usufruire della formazione. Gli studi riconosciuti dall’affiliazione sono quelli inerenti al ciclo di Baccalaureato in Teologia.

§ 2. L’ITPIOXI è retto dalle norme della Santa Sede, dalle norme relative all’accordo di affiliazione all’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum e dai presenti Statuti.

Art. 4. Gli scopi dell’Istituto

L’ITPIOXI cerca di servire la Chiesa formando futuri sacerdoti e laici impegnati nell’evangelizzazione. Per questo motivo, ha i seguenti obiettivi:

1º. La formazione filosofica e teologica dei seminaristi, dei religiosi e dei laici;

2º. La formazione degli operatori pastorali;

3º. La formazione dei catechisti;

4º. La formazione continua dei sacerdoti;

5º. Offerta di corsi specializzati;

6°. Convegni ed incontri di studio e sostenere eventuali pubblicazioni scientifiche nelle materie proprie degli studi.

Art. 5. Caratteristiche dell’Istituto

1º. Fedele adesione al Papa e al Magistero della Chiesa Cattolica.

2º. Un approccio sistematico, con un proprio metodo scientifico, alla dottrina cattolica, autenticamente interpretata dal magistero vivente della Chiesa.

3º. Attenzione personalizzata agli studenti, assistendoli nei loro bisogni accademici, spirituali ed umani, con tutorial personalizzati o di gruppo.

4º. Sforzi per creare una comunità accademica tra il personale docente e gli studenti, caratterizzata da cordialità e spirito di famiglia.

Art. 6. Strutture interne

L’Istituto offre il ciclo di Baccalaureato in Teologia sotto l’autorità del Direttore dell’Istituto, coadiuvato dal Consiglio d’Istituto. Per raggiungere i suoi obiettivi, l’Istituto può anche erigere dei dipartimenti. Ogni dipartimento è coordinato da un docente specializzato nella materia, nominato dal Direttore dell’Istituto, dopo aver consultato il Consiglio d’Istituto.

Titolo II. Struttura e Governo


Art.7.Relazioneconl’AteneoPontificio ReginaApostolorum

§ 1. L’ITPIOXI mantiene i suoi rapporti con la Facoltà di Teologia dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum attraverso il Delegato nominato dal Rettore dello stesso Ateneo, secondo quanto previsto dall’Istruzione sull’AffiliazionedegliIstituti di Studi Superiori (8 dicembre 2020).

1º. Il Delegato ha il compito di verificare che l’Istituto soddisfi le condizioni accademiche prescritte (cfr. Istruzione sull’Affiliazione, art. 18). Ciò può comportare, a seconda dei casi: esaminare i curricula vitae, studiorum etoperumdei docenti; soppesare i programmi di studio delle discipline teologiche; dare il proprio parere per l’approvazione dei manuali e delle bibliografie preparati dai docenti; vigilare sull’adempimento delle condizioni per il conseguimento del Baccalaureato; esaminare le relazioni annuali e quinquennali che l’Istituto invia all’Ateneo e presentarle con un proprio parere agli organi preposti dallo stesso Ateneo prima di inviarle al Gran Cancelliere.

2º. Il delegato, inoltre, visita normalmente almeno una volta all’anno il centro affiliato; presiede possibilmente gli esami finali (De Universa Theologia) di grado (cfr. Istruzione sull’Affiliazione, art. 27).

§ 2. È responsabilità dell’Istituto affiliato:

1º. La previsione del numero e della qualità del personale docente, sia in termini di livello accademico canonico, sia in termini di fedeltà al Magistero ecclesiastico (cfr. Istruzione sull’Affiliazione, art. 6, § 2 e § 3).

2º. La messa a disposizione di adeguato materiale didattico, soprattutto librario, compresi i principali periodici teologici (cfr. Istruzione sull’Affiliazione, art. 6, § 5).

§ 3 È responsabilità del Direttore Accademico dell’Istituto affiliato inviare ogni anno:

1º. il programma degli studi annuale;

2º. l’elenco degli studenti che concludono con successo il ciclo di studi;

3º. una breve relazione sull’anno scolastico precedente che includa le note più rilevanti della vita dell’Istituto.

§ 4. Il Direttore d’Istituto è responsabile di trasmettere al Decano della Facoltà, in forma elettronica, quanto sarà necessario per l’aggiornamento annuale della banca dati del Dicastero per la Cultura e l’Educazione (cfr. Istruzione sull’Affiliazione, art. 8, § 3).

§ 5. Con questi Statuti, entrambe le parti si impegnano a rispettare le norme relative al conseguimento del diploma di Baccalaureato, l’ottenimento del Diploma e il pagamento delle tasse corrispondenti e le altre condizioni eventualmente stabilite (cfr. Istruzione sull’Affiliazione, art. 16).

Art. 8. Le autorità personali e collegiali della Facoltà Affiliante

§ 1. Le autorità personali della Facoltà Affiliante sono:

1°. Il Gran Cancelliere dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum.

2° Il Decano della Facoltà di Teologia dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum.

§ 2. Le Autorità Collegiali della Facoltà Affiliante sono:

1°. Il Consiglio di Facoltà.

§ 3. Al Gran Cancelliere spetta:

1°. Presentare al Dicastero per la Cultura e l’Educazione tutto quanto necessario per l’affiliazione.

2°. Informare il Dicastero per la Cultura e l’Educazione circa le questioni più importanti ed inviare alla medesima una relazione particolareggiata riguardante la vita e l’attività dell’Istituto.

3°. Esprimere il parere circa la nomina del Direttore d’Istituto e dei Docenti stabili.

§ 4. Al Decano della Facoltà di Teologia dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum spetta:

1°. Presiedere, personalmente o tramite un suo Delegato, le sessioni per gli esami di grado.

2°. Mantenere i contatti con la Direzione e la Segreteria dell’Istituto per ogni questione.

3°. Presentare al Consiglio di Facoltà, nei tempi stabiliti, la relazione sulla vita e l’attività dell’Istituto, preparata dal Direttore, per l’approvazione e inoltrarla al Gran Cancelliere, che la trasmetterà al Dicastero per la Cultura e l’Educazione.

4°. Visitare periodicamente l’Istituto per verificare la consistenza e la funzionalità delle strutture e dei sussidi.

§ 4. Al Consiglio di Facoltà spetta:

1°. Esaminare ed approvare, in via preliminare, i piani di studio, lo Statuto ed il Regolamento dell’Istituto.

2°. Esaminare ed approvare le informazioni che il Decano deve fornire sull’andamento dell’Istituto.

3°. Approvare la relazione sulla vita e l’attività dell’Istituto preparata dal Direttore Accademico.

5°. Proporre al Gran Cancelliere che venga chiesta al Dicastero per la Cultura e l’Educazione la sospensione dell’Istituto qualora esso risultasse inadempiente.

Art. 9. Le autorità personali e collegiali dell’Istituto Teologico Pio XI

§ 1. Le autorità personali del ITPIOXI sono:

1º. Il Moderatore.

2º. Il Direttore dell’Istituto e Direttore Accademico, cariche che possono coincidere nella stessa persona.

4°. Eventualmente il Vicedirettore d’Istituto, qualora fosse una persona diversa dal Direttore Accademico.

§ 2. Le Autorità Collegiali dell’ITPIOXI sono:

1º. Il Consiglio d’Istituto.

§ 3. Oltre ad esse vi sono gli Officiali:

1°. Il Segretario Accademico.

2°. L’Economo.

3°. Il Bibliotecario.

Art. 10. Il moderatore

§ 1. Il Moderatore dell’ITPIOXI è il Vescovo della diocesi di Ventimiglia- Sanremo.

§ 2. Il Moderatore di ITPIOXI ha le seguenti responsabilità:

1º. Concedere la missio canonica ai Docenti che insegnano materie relative alla fede e alla morale, dopo aver rilasciato la “professio fidei” secondo le norme vigenti (cfr. Istruzione sull’affiliazione art. 21); concedere o ritirare la “licenzadi insegnamento” (veniadocendi) agli altri Docenti.

1º. Nominare, udito il Consiglio d’Istituto, il Direttore d’Istituto, nonché le altre Autorità.

2°. Nominare gli Officiali.

3°. Nominare i Docenti Stabili, sentito il parere del Gran Cancelliere.

4º. Assicurare l’ortodossia della fede e l’osservanza dei presenti Statuti.

5º. Approvare e inviare i rapporti quinquennali per il rinnovo dell’affiliazione.

Art. 11. Nomina e funzioni del Direttore dell’Istituto

§ 1. Il Direttore è nominato dal Moderatore, udito il parere del Gran Cancelliere, per quattro anni, con possibilità di rielezione per un solo mandato consecutivo.

§ 2. Le responsabilità del Direttore sono:

1º. Rappresentare l’Istituto davanti alle Autorità ecclesiastiche e civili.

2º. Dirigere e coordinare tutte le attività dell’Istituto, con particolare attenzione agli aspetti dottrinali, disciplinari, accademici, e finanziari.

3º. Promuovere lo sviluppo dell’Istituto.

4º. Convocare e presiedere le varie sessioni del Consiglio d’Istituto.

5º. Preparare il rapporto annuale e quinquennale sullo sviluppo dell’Istituto.

6º. L’ammissione degli studenti, in conformità con il presente statuto.

7º. Firmare i documenti accademici conferiti dall’Istituto.

Art. 12. Il Consiglio d’Istituto

§ 1. Il Consiglio d’Istituto, di natura deliberativa e consultiva, ha lo scopo di assistere il Direttore nel governo dell’Istituto. Il Direttore convoca il Consiglio d’Istituto una volta al semestre durante l’Anno Accademico ed in altri momenti, quando lo ritiene opportuno.

§ 2. Il Consiglio è composto dal Direttore d’Istituto, che presiede il Consiglio, il Vicedirettore, se nominato, il Direttore Accademico, se diverso dal Direttore d’Istituto, i Docenti Stabili e l’Economo, qualora invitato.

§ 3. Il Segretario Accademico partecipa, senza diritto di voto, e svolge le funzioni di Segretario verbalizzante delle riunioni.

§ 4. Il Consiglio Direttivo ha voto deliberativo in relazione a:

1°. modifica degli statuti dell’Istituto per la successiva approvazione da parte delle Autorità competenti;

2°. modifica della struttura accademica dell’Istituto;

3º. approvazione o modifica del Regolamento Interno dell’Istituto;

4º. determinazione delle cause disciplinari più gravi in relazione al personale docente, agli studenti e ai dipendenti, come indicato nello Statuto e nel Regolamento Interno dell’Istituto;

5º. conferma degli accordi di natura accademica con altre istituzioni;

6º. atti di amministrazione straordinaria.

§ 5. Il Consiglio d’Istituto ha un voto consultivo per:

1º. la proposta di nomina, qualora si ritenesse opportuna introdurne la figura, del Vide Direttore e del Direttore Accademico, se diverso dal Direttore dell’Istituto;

2º. la costituzione e la soppressione di altri posti e servizi non accademici;

3º. proposte riguardanti la promozione dei docenti.

Art. 13. Il Vice Direttore

§ 1. Il Vice Direttore viene nominato, qualora ve ne fosse necessità, dal Moderatore per quattro anni, con possibilità di riconferma per un solo mandato consecutivo, avendo udito il Consiglio d’Istituto.

§ 2. Tale incarico, in caso di necessità, può essere svolto dal Direttore Accademico.

Art. 14. Il Direttore Accademico

§ 1. Il Direttore Accademico, che può coincidere con il Direttore dell’Istituto, è nominato dal Moderatore, udito il Consiglio d’Istituto, per quattro anni con possibilità di riconferma per un solo mandato consecutivo.

§ 2. Le responsabilità del Direttore Accademico sono:

1º. organizzare e supervisionare l’attuazione del curriculum;

2º. organizzare con il Segretario Accademico il calendario accademico;

3º. coordinare il lavoro degli Insegnanti;

4º. convocare e presiedere le riunioni accademiche;

5º. esaminare le domande di convalida, dispensa o cambio delle materie;

6º. Organizzare congressi e conferenze.

Art. 15. L’Economo

§ 1. L’Economo, sotto l’autorità dal Direttore d’Istituto, assume la responsabilità degli affari giuridici e amministrativi dell’Istituto. Viene nominato dal Moderatore per un quadriennio, su indicazione del Direttore d’Istituto, sentito il Segretario Accademico.

§ 2. L’Economo ha le seguenti funzioni:

1º. vigilare affinché tutta l’amministrazione dell’Istituto, specialmente i rapporti di lavoro, si svolga secondo i principi della dottrina sociale della Chiesa, i regolamenti amministrativi dell’ente promotore e le leggi civili.

2º. Provvedere alla gestione amministrativa dell’Istituto affinché che si svolga in modo efficiente.

Art. 16. Il Segretario Accademico

Il Segretario Accademico, nominato per quattro anni dal Moderatore e rinnovabile nella carica fino ad un massimo di due mandati consecutivi, sentiti il Direttore d’Istituto e il Direttore Accademico, è responsabile di:

1º. supervisionare la segreteria, integrare e coordinare lo sviluppo delle materie curriculari e il loro puntuale adempimento;

2º. iscrivere studenti che hanno soddisfatto tutti i requisiti prestabiliti;

3º. produrre documenti, diplomi, registri accademici e altri documenti correlati;

4º. preparare il calendario accademico;

5º. pianificare in anticipo le scadenze per la presentazione dei lavori scritti di fine ciclo;

6º. coordinare le sessioni di esami degli studenti;

7º. stabilire gli orari di apertura dell’ufficio per assistere il pubblico;

8º. pubblicare gli orari e le aule corrispondenti per ogni corso.

Art. 17. La Biblioteca e il Responsabile della Biblioteca dell’Istituto

§1. L’ITPIOXI manterrà una biblioteca, specializzata in filosofia e teologia, al servizio di docenti, studenti e altri.

§ 2. Le funzioni del Responsabile della Biblioteca, nominato ad triennium dal Moderatore su indicazione del Direttore d’Istituto e del Direttore Accademico, sono:

1º. coordinare e supervisionare il lavoro della biblioteca;

2º. curare la collezione di libri, periodici e riviste specializzate e la loro conservazione;

3º. acquisire la bibliografia necessaria, con l’obiettivo di assicurare che sia costantemente aggiornata;

4º. supervisionare l’archiviazione e la catalogazione delle pubblicazioni ricevute.

Titolo III. Il personale docente


Art. 18. Criteri per la nomina del personale docente

§ 1. I Docenti stabili sono nominati dal Moderatore, su proposta del Direttore, avendo udito il Consiglio. I Docenti non stabili sono nominati dal Direttore, previo l’assenso del Moderatore.

§ 2. Il loro insegnamento deve portare l’impronta dell’adesione alla Rivelazione divina, della fedeltà al Magistero della Chiesa, così come il senso della responsabilità ecclesiale e il rispetto della verità scientifica.

§ 3. Tutti i Docenti devono distinguersi per competenza scientifica e pedagogica, onestà di vita, integrità di dottrina, dedizione al dovere, in modo speciale per poter contribuire efficacemente al raggiungimento degli obiettivi dell’Istituto.

Art. 19. Categorie di Insegnanti

§ 1. Il personale docente dell’ITPIOXI può essere:

1º. stabile: all’interno dell’Istituto si dedica alla ricerca, all’insegnamento e all’assistenza degli studenti, e partecipa attivamente alla vita accademica dell’Istituto;

2º. non stabile (incaricati): collabora in modo parziale e non permanente;

3º. emerito: titolo assegnato ai Docenti stabili per limiti di età.

§ 2. Il numero di Insegnanti deve essere sufficiente per le diverse materie tenendo conto di ogni materia e del numero di studenti. È richiesto almeno un Docente stabile per ciascuna delle aree tematiche, con un minimo di sette docenti stabili. Di norma sono: un Docente per la Sacra Scrittura, per la Teologia fondamentale e dogmatica (due docenti), per la Teologia morale e spirituale, per la Liturgia, per il Diritto Canonico, per la Patrologia e la Storia Ecclesiastica.

Art.20.Cooptazione deiDocenti

§ 1. Affinché un Docente sia legittimamente cooptato nel personale docente stabile, si applicano le seguenti condizioni:

1º. Deve distinguersi per ricchezza dottrinale, testimonianza di vita e senso ecclesiale e accademico.

2º. Per le discipline ecclesiastiche, deve aver ricevuto il grado di Dottore o Licenza da un’Istituzione ecclesiastica; per le discipline non ecclesiastiche, il grado richiesto è almeno quello del secondo ciclo di studi superiori.

3º. La capacità di fare ricerca deve essere dimostrata con prove documentali, in particolare con la pubblicazione di lavori scientifici relativi alla materia che insegna.

4º. Dimostrare buone capacità pedagogiche e didattiche.

5º. Che la cooptazione avvenga secondo la procedura stabilita dal regolamento dell’Istituto.

§ 2. La posizione di Docente stabile è incompatibile con altri ministeri o attività che impediscano il corretto sviluppo dell’insegnamento. Inoltre, un Docente stabile nell’Istituto non può essere contemporaneamente Docente stabile in altre istituzioni accademiche ecclesiastiche o civili.

Art. 21. Docenti non stabili (incaricati)

§ 1. Per essere Docente non stabile (incaricati), occorre aver conseguito almeno una Licenza in una disciplina ecclesiastica, la necessaria attitudine scientifica e pedagogica, e buone abitudini di insegnamento.

§ 2. I Docenti non stabili possono svolgere le seguenti funzioni:

1º. Insegnare le materie di un’area specifica, o assistere un Docente stabile nello sviluppo di corsi e seminari.

2º. Dedicare tempo adeguato alla ricerca scientifica per pubblicare contributi di valore accademico o scientifico.

3º. Migliorare le loro competenze pedagogiche e didattiche.

§ 3. La loro nomina dura normalmente un anno accademico, salvo accordi diversi.

Art. 22. Docenti emeriti

§ 1. Alla fine dell’Anno Accademico in cui compiono il settantesimo anno di età, i Docenti stabili che hanno svolto un minimo di dieci anni di attività accademica nell’Istituto diventano Docenti emeriti. Il Moderatore, sentito il parere del Direttore e del Consiglio d’Istituto, può concedere il titolo di Docente emerito anche a quei Docenti stabili che, avendo interrotto la loro attività accademica prima del settantesimo anno di età, abbiano svolto un’attività accademica nell’Istituto per un periodo minino di quindici anni.

§ 2. I Docenti emeriti possono continuare a svolgere attività di ricerca e di insegnamento accademico presso l’Istituto fino all’età di settantacinque anni, con l’approvazione del Direttore dell’Istituto, avendo udito il Consiglio d’Istituto. Oltre questa età, è necessaria l’approvazione del Moderatore.

§3. I Docenti emeriti non possono prendere parte ai consigli o altri organi statutari.

Art. 23. Sospensione e licenziamento dei docenti e fine del loro rapporto di lavoro

§ 1. Un Docente cessa il suo incarico per volontà propria, per motivi di età o di salute, perché arriva la scadenza fissata al momento della sua nomina, o perché l’autorità competente gli ritira il permesso o la missione canonica per insegnare.

§ 2. I Docenti stabili possono essere sospesi o rimossi dall’incarico solo dal Moderatore, su proposta del Direttore dell’Istituto, dopo aver sentito il parere del Consiglio d’Istituto. In caso si sospenda o rimuova un Docente dovrà essere avvisata la Facoltà Affiliante.

§ 3. Il Moderatore può sospendere o rimuovere, a seconda dei casi, un Docente stabile dal suo incarico in caso di:

1º. trasgressione dell’obbligo di seguire fedelmente la dottrina della Chiesa Cattolica nell’insegnamento e nelle pubblicazioni;

2º. grave scandalo morale;

3º. grave disobbedienza alle autorità ecclesiastiche o a quelle dell’Istituto;

4º. grave infrazione dei doveri accademici o ecclesiastici o della disciplina ecclesiastica.

5°. comportamenti non etici, tra essi si include il plagio.

§ 4. I Docenti non stabili possono essere sospesi o rimossi dall’incarico dal Moderatore, su proposta del Direttore dell’Istituto, dopo aver consultato il Consiglio d’Istituto.

§ 5. Per il processo di sospensione o di destituzione dall’ufficio si seguano attentamente le prescrizioni della Costituzione Apostolica VeritatisGaudium. (cfr. art. 30; Ord., artt. 24 e 25).

Titolo IV. Gli studenti

Art.24.Requisitiperl’iscrizione

§ 1. Per essere iscritti a ITPIOXI è necessario:

1º. un desiderio di studiare e approfondire la conoscenza della dottrina cattolica e delle scienze correlate;

2º. dimostrare con documenti legittimi la propria idoneità morale e accademica a intraprendere gli studi (cfr. VeritatisGaudium, art. 31; Ord., art. 26, § 1);

3º. per i Seminaristi, i Religiosi o i Membri degli Istituti di Vita Consacrata, una lettera firmata dall’Ordinario stesso o da un suo delegato; per gli altri, una lettera firmata da un ecclesiastico, preferibilmente il Parroco.

§ 2. Gli Studenti sono: ordinari o uditori.

Art. 25. Studenti ordinari

§ 1. Gli Studenti ordinari sono coloro che avendo i necessari requisiti, possono e intendono ottenere il grado di baccelliere in Teologia.

§ 2. Per iscriversi come Studente ordinario al ciclo di Baccalaureato in Teologia, è necessario possedere il Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (o equivalente), valido per l’accesso agli studi universitari, e aver completato gli studi filosofici necessari per l’accesso a questo ciclo.

Art. 26. Studenti uditori

Sono Studenti che, senza aspirare a un grado accademico, sono ammessi a frequentare alcuni corsi per ottenere un certificato delle materie studiate.

Art. 27. Obbligo di frequentare le lezioni

Per essere ammessi agli esami, gli Studenti devono frequentare almeno due terzi delle ore di lezione dell’Istituto.

Art. 28. Obblighi degli Studenti e possibili sanzioni

§ 1. Dopo una valida iscrizione, gli Studenti sono obbligati a rispettare le regole disciplinari e accademiche stabilite per il buon funzionamento dell’Istituto, come seguire il piano di studi, frequentare le lezioni e i seminari e sostenere gli esami nelle date indicate.

§ 2. In caso di grave mancanza di disciplina accademica o in casi di grave scandalo morale, lo Studente può essere richiamato, sospeso da uno o più diritti, o anche espulso dall’Istituto.

§ 3. Prima di applicare qualsiasi sanzione, l’alunno deve essere ascoltato e avere la possibilità di difendersi davanti al Direttore dell’Istituto nei casi meno gravi, o davanti al Consiglio d’Istituto nei casi più gravi.

Titolo V. Titoli accademici


Art. 29. Gradi accademici

I gradi accademici dell’Istituto sono conferiti dalla Facoltà di Teologia dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Il grado accademico che si può ottenere è il Baccalaureato in Teologia.

Art. 30. Altri percorsi formativi

L’Istituto può offrire altri corsi di studio, senza confonderli o equipararli al grado menzionato sopra.

Titolo VI. Programma di studi


Art. 31. Durata globale degli studi

Gli studi per il Baccalaureato in Teologia si protraggono per almeno cinque anni o dieci semestri (300 ECTS) e comprendono un biennio filosofico (almeno 120 ECTS) e un triennio teologico istituzionale (almeno 180 ECTS) (cfr. Istruzione sull’Affiliazione, art. 24).

Art. 32. Studi preliminari di Filosofia

§ 1. Lo studio e l’insegnamento della Filosofia devono fondarsi sul patrimonio filosofico perennemente valido, con particolare attenzione al pensiero di Tommaso d’Aquino, ma allo stesso tempo essere aperti ai contributi più recenti, in cui spicca la dimensione sapienziale della metafisica e della filosofia (cfr. Veritatis Gaudium, Ord., art. 64, § 1).

§ 2. Le materie filosofiche devono essere insegnate in modo sistematico affinché gli Studenti possano raggiungere una solida e coerente sintesi dottrinale e siano in grado di esaminare e giudicare i diversi sistemi filosofici, sviluppando una propria riflessione filosofica (cfr. Veritatis Gaudium, Ord., art. 64, § 2).

§ 3. Gli studi di Filosofia durano due o tre anni fatti in un Istituto ecclesiastico che soddisfi i requisiti necessari.

Art. 33. Le materie filosofiche necessarie per accedere alla Teologia

§1. Le materie obbligatorie fondamentali sono:

1º. Un’introduzione generale alla filosofia.

2º. Materie sistematiche: 1) Metafisica (intesa come filosofia dell’essere e teologia naturale); 2) Filosofia della natura; 3) Filosofia dell’uomo; 4) Filosofia morale; 5) Logica e Filosofia della conoscenza.

3º. La Storia della filosofia: antica, medievale, moderna e contemporanea.

§ 2. Le materie complementari opzionali possono essere:

1º. Un corso sulla relazione tra ragione e fede di natura sistematica e storica.

2º. Lingua latina.

3º. Una lingua moderna diversa dalla propria.

4º. Un’introduzione alla metodologia di studio e lavoro scientifico.

5º. Elementi di psicologia, sociologia ed economia, storia.

6º. Filosofia del diritto e politica; Filosofia della religione.

§ 3. Ci possono essere anche seminari su argomenti e autori più specifici.

§ 4. Il programma e l’orario delle lezioni saranno organizzati e distribuiti nei semestri in modo progressivo e proporzionato all’importanza di ogni materia.

Art. 34. Il programma teologico

§ 1. Il Baccalaureato in Teologia è orientato all’apprendimento teologico attraverso un’esposizione generale, organica e unitaria della dottrina cattolica nelle sue diverse dimensioni, e introduce gli Studenti alla metodologia scientifica della ricerca teologica.

Al completamento dei requisiti del curriculum, viene conferito il grado di Baccalaureato in Teologia.

§ 2. Il programma teologico dura un minimo di tre anni o sei semestri, anche se nell’ITPIOXI le materie sono distribuite su un ciclo di quattro anni o otto semestri, richiedendo almeno il raggiungimento di 180 ECTS.

§ 3. Per essere ammessi al programma teologico e ottenere il titolo accademico, è necessario aver completato il curriculum precedente di studi filosofici.

§ 4. Le materie del programma teologico per ottenere il titolo di Baccalaureato in Teologia sono:

1°. Introduzione e Storia della Teologia.

2°. Introduzione alla Sacra Scrittura ed esegesi dei testi principali dei libri dell’Antico e del Nuovo Testamento.

3°. Teologia Fondamentale (la Rivelazione divina e la sua trasmissione; la credibilità della rivelazione; questioni di ecumenismo; altre religioni; ateismo).

4°. Teologia Dogmatica: Teologia Trinitaria; Cristologia e Soteriologia; Ecclesiologia; Mariologia; Teologia Sacramentale; Creazione e peccato originale; Grazia e virtù teologiche, Escatologia; Liturgia.

5°. Teologia morale (fondamentale e speciale).

6°. Teologia pastorale e spirituale; Storia ecclesiastica, Patrologia; Diritto Canonico; Greco ed Ebraico.

§ 5. Gli Studenti devono frequentare le lezioni e sostenere l’esame per ogni materia. Alla fine dei quattro anni, è previsto un esame finale per verificare l’acquisizione della formazione teologica.


Titolo VII. Economia


Art.35. Mezzi finanziari

L’ITPIOXI è sostenuto economicamente e finanziariamente dalla raccolta di tasse, iscrizioni, rette e altre risorse della Diocesi patrocinante.

Titolo VIII. Disposizioni finali

Art. 36. Eventuali modifiche ai presenti Statuti richiedono l’approvazione del Dicastero per la Cultura e l’Educazione (cfr. Istruzione sull’Affiliazione, art. 38, §2).

FREEmenti di Luca Bordonaro